OBBLIGO Formativo Diisocianati
I diisocianati sono componenti chimici utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, in un’ampia gamma di applicazioni e settori. Secondo quanto previsto dal Regolamento Reach e dal D. Lgs.81/2008 circa l’obbligo di formazione sul rischio di esposizione ad agenti chimici, le imprese edili che utilizzano schiume, sigillanti e rivestimenti contenenti diisocianati devono far svolgere a tutti i lavoratori (compresi i preposti,) entro il 24 agosto 2023, la formazione prevista dall’allegato XVII del Regolamento a seconda dell’uso che fanno della sostanza (punto 4, lettere a), b), c).
Destinatari
Tutti i lavoratori (anche autonomi) che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o che sono incaricati della supervisione di tali compiti (preposti).
Normativa
Regolamento UE n. 1149/2020
Allegato XVII REACH - Regolamento CE n. 1907/2006
D. Lgs 81/08 art. 37 e Titolo IX
Durata
Ferma restando la valutazione da parte del datore di lavoro riguardo all’uso delle sostanze contenenti diisocianati e al relativo aggiornamento del DVR, le imprese edili possono adempiere all’obbligo formativo frequentando corsi di livello intermedio, corrispondenti al punto 5 lettere a) e b)dell’allegato alla restrizione REACH del 3 agosto 2020.
Nello specifico, i corsi attivati dal CPT hanno una durata di 4 ore e comprendono:
- la formazione di livello generale e
- la formazione di livello intermedio
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