D.Lgs 81/08
art. 18 c 1 lett b)
Il datore di lavoro [omissis....] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.
Decreto del 15 luglio 2003 n° 388
Art.1
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio (indici tatiffari INAIL), in tre gruppi.
Gruppo A - se hanno più di cinque lavoratori
Gruppo B - se hanno da tre a cinque lavoratori
Gruppo C – se hanno meno di tre lavoratori
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