Con l’entrata in vigore il D.Lgs. 81/08, è stato abrogato l’ex art.8, comma 11, D.Lgs.626/94 che prevedeva la trasmissione del nominativo del R.S.P.P. all’Ispettorato provinciale del Lavoro e all’A.S.L. competente per territorio;
Il datore di lavoro quindi, non deve più trasmettere il nominativo dell’RSPP agli enti interessati ma deve indicare il nominativo del R.S.P.P. nel Documento di Valutazione dei Rischi così come sancito dall’art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/08.
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