SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA DEI DIPENDENTI - SISMA 2016

L'art 35 della  L. 229/2016 obbliga le imprese affidatarie o esecutrici a comunicare la sistemazione alloggiativa dei lavoratori. Nella sezione SERVIZI- COMUNICAZIONI è disponibile il testo completo dell'informativa e la scheda da inviare.

 

FORMAZIONE RLS

L'Accordo integrativo provinciale siglato in data 19.12.18 estende l'obbligo di AGGIORNAMENTO ANNUALE di 4 ore, previsto dal D. Lgs.81/08, anche agli RLS delle aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 15 unità. Nella sezione NORMATIVA è disponibile il testo dell'Accordo

 DIISOCIANATI - FORMAZIONE E RESTRIZIONI 

Con la pubblicazione del Regolamento UE n.1149/2020 sono state introdotte importanti restrizioni per quanto riguarda l'uso e l'immisione sul mercato di diisocianati. Per tutte le specifiche, Vi invitiamo a leggere il testo del Regolamento.

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 REGISTRO ADDESTRAMENTO  ART. 37 c. 5  D. LGS 81/08

Il D.L. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con la legge 17 dicembre 2021 n. 215  ha introdotte numerose modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/08 tra cui disposizioni in merito all'addestramento.

Il comma 5 dell'art. 37 è stato integrato con il seguente periodo: "L'addestramento consiste  nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza  di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale; l'addestramento coniste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"

Per dare attuazione a quest'ultima previsione, riportiamo di seguito un modello (anche in formato word) per la registrazione degli interventi di addestramento.
Modello  che può essere personalizzato e integrato con le specifiche aziendali.

Pubblichiamo anche la circolare  dell'INL Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2022 che delinea nel dettaglio i nuovi obblighi e adempimenti in materia di salute e sicurezza

 

pdf icon   REGISTRO INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO

 

pdf icon   REGISTRO INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO (WORD)

 

pdf icon   CIRCOLARE  INL 1/2022

 

Le elevate temperature, specie nel caso di lavorazioni faticose ed in assenza di adeguate pause di recupero, oltre ad essere causa di possibili malori possono ridurre le capacità di attenzione del lavoratore nonché aumentare il rischio di infortuni.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti compresi quelli correlati alle patologie da calore (le più frequenti sono: il colpo di calore, crampi da calore, dermatite da sudore) ed adottare misure per la protezione dei lavoratori, dagli effetti da calore.

Anche l'INL si è pronunciato in merito alle misure di prevenzione con la nota 3783/2022 che richiama in sostanza la precedente nota del 2 luglio 2021, n. 4639 nella quale si raccomandava di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo. La nota citava inoltre, il Messaggio INPS n. 1856 del 03/05/2017, con cui l’Istituto disponeva testualmente che “… le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.Situazione richiamata anche nel messaggio INPS 2999 del 28/07/2022, sempre sul tema: eventi meteo - temperature elevate.

Vi segnaliamo alcuni strumenti informativi/formativi disponibili cliccando sui link di seguito suggeriti:

 

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  DECALOGO PER LA PREVENZIONE DELLE
  PATOLOGIE DA CALORE

 

pdf icon   OPUSCOLO INAIL

 

Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7, D.Lgs. n. 81/2008 – Regione Toscana 

pdf icon   LINEE GUIDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lavori in quota espongono i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al cosiddetto rischio di caduta dall’alto.  Il testo unico sulla sicurezza definisce i lavori in quota le attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.

La normativa per lavori in quota è rappresentata dal Titolo IV (capo II) del Dlgs 81/08 che disciplina la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione da attuare. In particolare, l’art.111 stabilisce gli obblighi in capo al datore di lavoro, il quale ha il compito di scegliere le attrezzature più idonee per garantire condizioni di lavoro sicure (dando priorità alla misure collettive rispetto a quelle individuali).

 Riportiamo di seguito alcuni quaderni tecnici monotematici realizzati dall'Inail

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PUBBLICAZIONE INAIL

 

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SOCCORSO NEI LAVORI IN QUOTA

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PONTEGGI FISSI

  

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SCALE PORTATILI

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RETI DI SICUREZZA

 

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TRABATTELLI

 

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PARAPETTI PROVVISORI

 

 

 

Il Formedil nell'ambito della campagna di sensibilizzazione sul rischio elettrico, realizzata in collaborazione con Enel-Distribuzione, ha diffuso tre opuscoli sulla prevenzione del rischio elettrico in edilizia e sull’installazione e funzionamento dei gruppi elettrogeni di potenza da 3 a 5 kW.

Di seguito i link per la consultazione degli opuscoli realizzati:

pdf icon       COSTRUIRE IN SICUREZZA
pdf icon    GRUPPI ELETTROGENI
pdf icon    LAVORARE IN SICUREZZA CON MEZZI SPECIALI

 

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO ELETTRICO

1) Non toccare l'infortunato se è ancora in contatto con la linea elettrica in quanto si corre il rischio di elettrocuzione indiretta
2) Chiamare prontamente i soccorsi mediante il NUE Numero Unico Emergenza 112
3) Richiedere la disalimentazione della linea al numero verde 803 500.
4) Se l'infortunato è privo di coscienza procedere, se possibile e con competenza, con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e con la precoce apposizione del defibrilatore automatico esterno (DAE) al paziente. Occorre seguire in ogni caso le indicazioni fornite dall'operatore del NUE;
5) Se l'infortunato è cosciente, porlo in posizione laterale di sicurezza se non presenta traumi
6) In caso di ustioni valutare la gravità delle lesioni ed effettuare medicazioni esclusivamente con garze sterili avendo cura di irrorare le ferite con soluzione fisiologica.

 

DA SAPERE

  • Mai toccare e/o manomettere cavi elettrici, anche se isolati, né con le mani né con attrezzi;
  • Se occorre lavorare in presenza di cavi elettrici porre la massima cautela; se per esempio si deve effettuare uno scavo in un punto dove è stata segnalata la presenza di un cavo elettrico, si deve considerare che la segnalazione planimetrica o strumentale può essere approssimata ed è necessario effettuare saggi di esatta individuazione con scavo anche a mano;
  • Se necessario, chiedere il supporto di un esperto (per esempio un elettricista).
    Se si devono svolgere lavori in prossimità di linee elettriche, quali per esempio la potatura di alberi, l’utilizzo di macchine o attrezzi dotati di braccio estensibile e movimentazioni di aste o profilati di discreta lunghezza e di materiale conduttore a distanze inferiori di quelle indicate sopra, occorre chiedere al Distributore territorialmente ompetente la messa fuori servizio e in sicurezza della linea interessata.
    Qualora si svolgessero attività di scavo con attrezzi manuali o meccanici, oltre che alle linee aeree esterne, occorre prestare attenzione anche alle linee sotterranee.